CONSULTA: DA CONSIGLI REGIONALI IN PROROGA SOLO ATTI URGENTI
(AGI) - Roma, 26 feb. - I consigli regionali in regime di ‘prorogatio’, ossia prorogati fino a nuove elezioni in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, possono svolgere solo “atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”. E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimita’ di due leggi della Regione Abruzzo, inerenti provvedimenti urgenti a tutela della Costa teatina e norme attuative del decreto legislativo 152/06 in materia di ambiente, approvate nel 2008 proprio durante la proroga dell’assemblea regionale.
A sollevare la questione davanti ai giudici delle leggi era stata la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo che fosse stato violato quanto previsto nello Statuto regionale, secondo cui, “in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal presidente della Giunta, secondo le modalita’ definite dalla legge elettorale”.
La Consulta, con la sentenza n.68 depositata oggi, di cui e’ relatore il vicepresidente della Corte Ugo De Siervo, ha ritenuto fondata la questione, bocciando le due leggi impugnate, approvate nel 2008, “per violazione dell’articolo 86, terzo comma dello statuto regionale in relazione all’articolo 123 della Costituzione”.
La giurisprudenza della Corte, si legge nella sentenza, “ha riconosciuto l’istituto della ‘prorogatio’ per le assemblee regionali”, ma “si e’ sempre riferita al riconoscimento ad esse dell’eccezionale possibilita’ di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentativita’ ed il principio di continuita’ funzionale”.
Infatti, “e’ evidente che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale - spiegano ancora i giudici della Consulta - il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti e indispensabili, ma deve comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di ‘captatio benevolentiae’ nei confronti degli elettori”. Dunque, “la generale e generica affermazione della proroga per il lungo periodo elettorale - conclude la Core - di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, urta con la ‘ratio’ dell’istituto della ‘prorogatio’ come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentativita’ e quello della continuita’ delle istituzioni”. (AGI) Oll