Maggio 8, 2024

Aggiornamento IVASS: come funziona l’obbligo di aggiornamento professionale per gli intermediari assicurativi

Aggiornamento IVASS come funziona l'obbligo di aggiornamento professionale per gli intermediari assicurativi

L’aggiornamento IVASS (scopri di più https://www.assicuratorefacile.com/corso-aggiornamento-ivass-30-ore-formula-30/) è reso obbligatorio per tutti coloro che svolgono la professione di intermediari assicurativi, come viene specificato nell’ultimo Regolamento IVASS n.40/2018, attraverso cui si disciplina la materia in oggetto. In questo nostro breve approfondimento odierno tratteremo il tema in maniera completa, rispondendo alle domande più frequenti poste dagli stessi intermediari assicurativi chiamati all’aggiornamento disciplinato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: prima di tutto risponderemo al quesito relativo alle figure che sono obbligate a effettuare l’aggiornamento IVASS, per poi elencare le figure che invece sono esentate dall’obbligo; e ancora, chiariremo quante ore sono necessarie per portare a compimento in modo regolare la pratica e, infine, spiegheremo quali sono i passaggi da compiere per l’eventuale reiscrizione di un intermediario assicurativo eliminato dalla lista RUI IVASS, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento citato qui sopra.

Aggiornamento IVASS: per chi è obbligatorio e chi invece è esente dall’obbligo

Come promesso nell’introduzione, iniziamo il nostro approfondimento con l’elenco delle figure chiamate da regolamento a sostenere l’aggiornamento IVASS, e chi invece non ha l’obbligo di affrontare la pratica, ritenuta il più delle volte non utile dagli intermediari assicurativi. Secondo quanto riportato nel Regolamento n.40/2018, sono chiamati a completare obbligatoriamente l’aggiornamento IVASS le seguenti figure professionali:

  • i dipendenti che svolgono l’attività di distribuzione al di fuori della sede dell’intermediario
  • i produttori delle imprese di assicurazione
  • coloro che svolgono l’attività di intermediari assicurativi a titolo accessorio
  • i dipendenti che svolgono l’attività di distribuzione dentro la sede dell’intermediario, così come gli addetti del call center
  • le persone iscritte nelle sezioni A e B del Registro

A seguire, invece, trovate la lista delle figure per le quali non vi è l’obbligo di sostenere l’aggiornamento, come previsto dal Regolamento IVASS a cui abbiamo fatto riferimento qui sopra:

  • tutti gli intermediari che risultano iscritti nel Registro IVASS alle sezioni A, B o F, ma che attualmente non sono operativi
  • i dipendenti che si vedono impossibilitati dal compiere l’attività perché o in stato di gravidanza al sesto mese o per tutti i primi dodici mesi dalla nascita del bambini, oppure a causa di un grave infortunio o malattia (quest’ultime devono essere ovviamente riconosciute dagli organi preposti)
  • inoltre, sono esenti dall’obbligo di effettuare l’aggiornamento IVASS tutti quei dipendenti che svolgono l’attività di distribuzione all’interno della sede dell’intermediario che per un periodo minimo di sei mesi non eseguono l’attività assicurativa

A proposito di questo, è importante sottolineare come per riprendere l’attività è indispensabile che l’intermediario assicurativo svolga l’aggiornamento professionale IVASS.

Aggiornamento IVASS: il monte ore annuale richiesto

Inoltre, il regolamento disciplina sia il monte ore annuale richiesto che le modalità con cui gli intermediari assicurativi devono svolgere l’aggiornamento, oltre a stabilire i cosiddetti contenuti minimi. Per quanto riguarda il monte ore, l’articolo numero 89 del Regolamento IVASS prevede per gli intermediari assicurativi fino a 30 ore annuali, mentre gli addetti all’attività di distribuzione all’interno della sede in cui opera lo stesso intermediario per cui collaborano devono rispettare un monte ore annuale pari a 15 ore. In relazione, invece, alle modalità riconosciute, nell’articolo 91 viene chiarito come i corsi per l’aggiornamento IVASS debbano essere svolti in aula oppure tramite webinar, videoconferenze e e-learning. Infine, l’articolo 95 chiarisce quali siano i temi richiesti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, i cosiddetti contenuti minimi.

Reiscrizione di un Intermediario assicurativo cancellato

Chiudiamo il nostro approfondimento con la reiscrizione di un intermediario assicurativo iscritto in precedenza nel Registro IVASS ma poi cancellato: qualora la domanda venga presentata entro due anni dall’eliminazione, è obbligatorio seguire 30 ore di aggiornamento professionale, qualora invece la domanda venga inoltrata dopo i 5 anni dalla cancellazione, il monte ore richiesto per l’aggiornamento IVASS è pari a 60 ore.